Come devono essere gli ambienti adibiti ad agriturismo?
Possono essere utilizzati i locali presenti nell’abitazione dell’imprenditore agricolo ubicata nel fondo, nonché gli edifici o quella parte di essi presenti nel fondo e non più necessari all’attività agricola. Il loro utilizzo per l’agriturismo non costituisce distrazione agricola dei fondi e degli edifici interessati.
Per dare la possibilità di esercitare attività agrituristiche anche a quelle imprese agricole il cui fondo è sprovvisto di fabbricati le Regioni individuano i Comuni nei cui centri abitati possono essere utilizzati ai fini agrituristici gli edifici destinati ad abitazione dell’imprenditore agricolo.
Per il recupero ed il restauro di questo patrimonio edilizio occorre garantire il rispetto delle norme urbanistiche e della apposita disciplina regionale. Non è possibile modificare la sagoma dell’edificio o pregiudicarne la stabilità. Occorre rispettare le caratteristiche tipologiche ed architettoniche presenti negli edifici nonché le caratteristiche ambientali delle zone interessate. Di questo occorre tener conto anche nella scelta dei materiali e delle tecniche da impiegare nel recupero e nel restauro.
Anche l’agriturismo deve rispettare quanto previsto per le barriere archi -tettoniche di cui alla legge 104/92:
— camere facilmente raggiungibili dai disabili con relativo bagno adeguatamente sistemato;
— servizi e attrezzature comuni accessibili ai disabili negli agricampeggi.
Occorre prevedere almeno 2 stanze accessibili ai disabili per ogni 40 stanze o frazione di 40.
Per gli immobili sotto vincolo artistico o ambientale occorre, per ogni intervento, munirsi della preventiva autorizzazione del Sindaco e della Sovrintendenza ai Beni culturali e ambientali della Regione.Si applicano, comunque, le disposizioni di cui all’art.9, lettera a) e all’art. 10, della legge 28 gennaio 1977 n. 10, (esenzione dal pagamento degli oneri della legge Bucalossi, vale a dire degli oneri di urbanizzazione) nonché quanto previsto all’art. 24, comma 2, della legge 5 febbraio 1992, n. 104. (quest’ultimo articolo da la possibilità dell’utilizzo di opere provvisionali, in luogo di opere strutturali, per l’accessibilità ed il superamento delle barriere architettoniche).
In generale i locali e gli alloggi destinati all’utilizzazione agrituristica devono possedere i requisiti igienico sanitari previsti dai regolamenti comunali edilizi per le civili abitazioni:
— le camere devono essere sufficientemente spaziose con un’altezza di m 2,70; riducibili a m 2,40 per i corridoi, i disimpegni in genere, i bagni, i gabinetti ed i ripostigli.
— Le stanze da letto debbono avere una superficie minima di mq 9, se per i persona, e di mq 14 se per 2 persone.
— La superficie finestrata apribile non dovrà essere inferiore a 1/8 della superficie del pavimento.
In molte leggi regionali è stabilito che nella valutazione di tali requisiti per gli edifici già esistenti, compresi quelli da ristrutturare o adeguare, sono ammesse deroghe ai limiti di altezza e agli indici di illuminazione e di areazione. Tali deroghe devono essere motivate e concesse dai Comuni nel rispetto delle caratteristiche tipologiche ed architettoniche degli edifici esistenti (occorre salvaguardare le caratteristiche di ruralità dell’edificio).
In generale, salvo disposizioni diverse da parte di alcune Regioni, è possibile far riferimento ad altezze medie delle camere non inferiori a m 2,50 con altezze minime non inferiori a 2 metri nonché ad una idonea distanza del fabbricato in oggetto da altre abitazioni.
Oltre al fatto che l’agriturismo deve essere un’attività complementare e connessa all’attività agricola altre limitazioni che si incontrano nella realizzazione di questa nuova attività riguardano:
— il limite massimo consentito dei posti letto per un massimo di camere consentito;
— il numero di posti a sedere per la ristorazione o il numero massimo dei pasti giornalieri, oppure annuali che possono essere somministrati;
— il numero di servizi igienici in rapporto alle persone ospitanti, comprese le persone appartenenti al nucleo familiare o conviventi;
— il rapporto tra il numero di posti a tavola e l’ampiezza della sala di ristoro. Anche questi limiti sono stabiliti dalle leggi regionali per l’esercizio all’agriturismo.
Gli ambienti per il ristoro agrituristico, ivi compresi quelli per la produzione e la vendita di sostanze alimentari e bevande, sono soggetti alle
disposizioni di cui alla legge 30 aprile 1962, n. 283, D.P.R. n. 327 del 1980 e
D. lgs. n. 155 del 1997.