La vendita diretta dei prodotti in agriturismo?

La vendita diretta dei prodotti in agriturismo?
Poiché la vendita diretta rappresenta un fenomeno di estrema rilevanza,
nell’agriturismo è opportuno tener conto di quanto il decreto legislativo n.
228/2001 prevede al riguardo...1. Gli imprenditori agricoli singoli o associati, iscritti nelle sezioni speciali del Registro delle imprese presso le Camere di Commercio, possono vendere direttamente al dettaglio i prodotti provenienti in misura prevalente dalle rispettive aziende con l’obbligo di rispettare quanto previsto in materia di igiene e sanità.
2. La vendita diretta dei prodotti agricoli in forma itinerante è soggetta a preventiva comunicazione al Comune del luogo ove ha sede l’azienda di produzione e può essere effettuata dopo 30 giorni dal ricevimento della comunicazione da parte del Comune.
3. La comunicazione di cui sopra, oltre alle indicazioni delle generalità del richiedente, dell’iscrizione nel registro delle imprese e degli estremi di ubicazione dell’azienda, deve contenere la specificazione dei prodotti di cui si intende praticare la vendita e delle modalità con cui si intende effettuarla, ivi compreso il commercio elettronico.
4. Nel caso in cui si intenda esercitare la vendita al dettaglio, non in forma itinerante, su aree pubbliche mediante l’utilizzo di un posteggio, la comunicazione deve contenere anche la richiesta di assegnazione del posteggio medesimo ai sensi dell’art. 28 del decreto legislativo 31 marzo 1998 n. 114.
5. Questa disciplina si applica anche nel caso di vendita di prodotti derivati, ottenuti a seguito di attività di manipolazione o trasformazione dei prodotti agricoli e zootecnici finalizzati al completo sfruttamento del ciclo produttivo dell’impresa.
6. Non possono esercitare la vendita diretta quei soggetti che abbiano riportato condanne con sentenza passata in giudicato per delitti in materia di igiene e sanità o frode nella preparazione degli alimenti nei 5 anni precedenti l’inizio dell’attività. Il divieto infatti ha efficacia per i 5 anni successivi al passaggio in giudicato della sentenza di condanna.
7. Alla vendita diretta continua a non applicarsi il decreto legislativo n.
114 del 1998 (legge del commercio). Se nell’anno solare precedente il fatturato delle aziende individuali e delle società ha superato rispettivamente gli 80 milioni ed i 2 miliardi di lire per la vendita di prodotti non proveniente dalle rispettive aziende si applica quanto previsto dal succitato decreto.
Non si possono commercializzare, ovviamente!, alimenti in cattivo stato di conservazione, con cariche microbiche superiori al consentito, adulterati, trattati con sostanze non permesse dalla legge e che contengano residui di prodotti fitosanitari superiori ai limiti consentiti.
L’etichettatura, la presentazione e la pubblicità di un prodotto alimentare non devono:
1. indurre in errore l’acquirente sulle effettive caratteristiche, qualità, composizione e luogo di origine;
2. evidenziare caratteristiche particolari, quando queste sono comuni a tutti i prodotti alimentari simili.
I prodotti alimentari preconfezionati destinati al consumatore devono essere etichettati ai sensi del D. legs. 27 gennaio 1992, n. 109 e devono riportare le seguenti indicazioni:
a) la denominazione di vendita;
b) l’elenco degli ingredienti;
e) la quantità netta o, nel caso di prodotti preconfezionati in quantità unitarie costanti, la quantità nominale;
d) il termine minimo di conservazione o, nel caso di prodotti molto deperibili dal punto di vista microbiologico, la data di scadenza;
e) il nome o la ragione sociale o il marchio depositato e la sede o del fabbricante o del confezionatore;
f) la sede dello stabilimento di produzione o di confezionamento;
g) il titolo alcolometri volumico effettivo per le bevande aventi un contenuto alcolico superiore a 1,2% in volume;
h) una dicitura che consenta di identificare il lotto di appartenenza del prodotto;
i) le modalità di conservazione e di utilizzazione, qualora sia necessaria l’adozione di particolari accorgimenti, in funzione della natura del prodotto;
i) le istruzioni per l’uso, dove necessario;
k) il luogo di origine o di provenienza, nel caso in cui l’omissione possa indurre in errore l’acquirente circa l’origine o la provenienza del prodotto. Le indicazioni devono essere riportate in lingua italiana; è consentito
riportarle anche in più lingue. Nel caso di menzioni che non abbiano corrispondenti termini italiani, è consentito riportare le menzioni originarie.
Salvo quanto prescritto da norme specifiche, le indicazioni devono figurare sulle confezioni o sulle etichette dei prodotti alimentari nel momento in cui questi sono posti in vendita al consumatore