L'autorizzazione comunale per gli agriturismi?
È compito dei Sindaci vagliare la domanda per l’esercizio agrituristico e di rilasciarne la relativa comunicazione. Questa domanda deve essere presentata presso il Comune dove si svolgerà l’attività agrituristica o la parte prevalente di essa. Questo nel caso in cui l’azienda risulti situata nel territorio di più Comuni.
L’autorizzazione abilita all’attività agrituristica nei limiti e con le modalità in essa stabiliti ed è sostitutiva di ogni altro provvedimento amministrativo. In essa sono elencati tutti i servizi che l’impresa può erogare. Il sindaco deve esprimere un parere sulle domande di autorizzazione entro 90 giorni dalla loro presentazione. Trascorso tale termine senza pronuncia, la domanda si intende accolta.
Il sindaco entro 30 giorni dall’accoglimento della domanda o dalla scadenza dei 90 giorni per il silenzio/assenso, è tenuto a rilasciare una autorizzazione che abiliti allo svolgimento dell’attività agrituristica nel rispetto dei limiti e delle modalità stabilite nell’autorizzazione.
Nel caso in cui la domanda venga respinta o l’autorizzazione non venga rilasciata entro i termini stabiliti dalla legge è possibile presentare ricorso al TAR competente. Annualmente, entro la data stabilita dalla Regione, l’imprenditore agricolo autorizzato deve presentare al Comune e, comunque, secondo le procedure stabilite dalla Regione stessa, una dichiarazione contenente l’indicazione delle tariffe che praticherà durante l’anno successivo.
Il sindaco può sospendere l’autorizzazione con provvedimento motivato se viene accertato che:
- l’operatore agrituristico non abbia iniziato l’attività entro un anno dalla data di concessione dell’autorizzazione o l’abbia sospesa per un anno, abbia violato gli obblighi amministrativi, abbia subito provvedimenti sospensivi per 60 giorni nel corso di un anno, non abbia rispettato i vincoli di destinazione d’uso degli immobili;
- gli immobili utilizzati manchino dei requisiti igienico sanitari richiesti;
- non siano stati osservati i requisiti igienico sanitari richiesti;
- non siano state osservate le norme igienico sanitarie e quelle di P.S.
Gli imprenditori agricoli di cui all’Art. 2135 del codice civile, sostituito dal decreto legislativo n. 228/2001 nonché i coltivatori diretti di cui all’art. 2083 dello stesso codice civile sono iscritti in sezioni speciali del Registro delle imprese presso le Camere di Commercio. L’imprenditore agricolo pertanto, quando inizia a svolgere l’attività agrituristica, deve presentare una variazione della propria posizione indicando la data di inizio della nuova attività, la sua collocazione subordinata rispetto a quella agricola, e deve allegare alla domanda copia dell’iscrizione nell’elenco regionale delle aziende agrituristiche, laddove questo continua ad essere previsto dalla disciplina regionale.